| Il
comandante superiore delle Forze Armate
germaniche in Italia ordina:
1-
Chiunque asporti o danneggi oggetti di
qualsiasi specie delle Forze Armate germaniche
o italiane, specialmente armi, sarà
fucilato secondo la legge marziale.
2-
Chiunque tenga nascoste armi e non ne
effettui la consegna presso un Comado
Militare germanico entro 24 ore dalla
pubblicazione di questo proclama sarà
fucilato secondo la legge marziale.
3-
Oggetti delle Forze Armate italiane, come
automobili, cavalli, muli, veicoli, carburante,
lubrificanti, attrezzi di qualsiasi genere
ecc., sono da consegnare immediatamente
presso il più vicino Comando Militare
germanico.
4-
Nei luoghi ove non esistono Comandi Militari
germanici le armi, gli oggetti di qualsiasi
specie delle Forze armate dovranno essere
consegnati al Podestà, il quale
dovrà curarne il versamento sollecito
al più vicino Comando Militare
germanico.
5-
Militari italiani di qualsiasi grado,
anche quelli appartenenti a reparti scioltisi,
dovranno presentarsi in uniforme SUBITO
presso il più vicino Comando Militare
germanico.
I militari che non si presenteranno saranno
deferiti al Tribunale di Guerra.
6-
Il luogo di rifugio di prigionieri anglo-americani
evasi dovrà essere subito indicato
all’Autorità Militare germanica;
gli inadempimenti saranno severamenti
puniti.
7-
Chiunque, trascorse 24 ore dalla diffusione
del presente proclama a mezzo radio, volantini
e manifesti murali, darà alloggio
e vitto o fornirà vestiti borghesi
a prigionieri anglo-americani sarà
deferito al Tribunale di Guerra per l’applicazione
di pene gravissime.
8-
I Questori e i Podestà provvederanno
alla emanazione di norme corrispondenti
per i territori di loro competenza e saranno
responsabili dell’esecuzione di
quando sopra.
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