| COS'È
LO STATUTO?
Lo Statuto è
la carta fondamentale del Comune e ne
regola l'ordinamento generale nell'ambito
dei principi fissati dalla legge. In particolare
disciplina:
*
il funzionamento degli organi di governo
comunali e delle circoscrizioni,
*
la partecipazione dei cittadini all'attività
politico-amministrativa,
*
il diritto di accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi,
*
gli indirizzi per la gestione dei servizi
pubblici comunali,
*
le forme di collaborazione del Comune
con gli altri enti,
*
l'organizzazione degli uffici e del personale.
APPROVAZIONE
E MODIFICHE
Di solito un atto
è approvato dal consiglio comunale
quando vota a favore la maggioranza dei
consiglieri presenti (maggioranza semplice).
Considerata, però, l'importanza
dello Statuto la legge ha stabilito che
per la sua approvazione e per le successive
modifiche è necessaria una maggioranza
qualificata, che viene calcolata sulla
base del numero dei membri del consiglio
comunale (a Sant'Angelo ci sono 12 consiglieri
compresi il Sindaco).
Perché lo Statuto venga approvato
devono esprimere voto favorevole due terzi
dei consiglieri comunali assegnati (8
a Sant'Angelo del Pesco); se tale maggioranza
non viene raggiunta, è necessario
ripetere la votazione in due sedute successive,
ed in entrambe deve votare a favore la
metà + 1 dei consiglieri (7 a Sant'Angelo
del Pesco).
PRINCIPI
GENERALI
ART.
1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il
Comune di Sant’Angelo del Pesco
è ente territoriale autonomo, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo e
il progresso civile secondo i principi
della Costituzione e nel rispetto delle
leggi della repubblica italiana e del
presente statuto.
2. Realizza,
con gli istituti e con i poteri del presente
Statuto l’autogoverno della comunità.
ART. 2 - FINALITÀ
1. Il
Comune, ispirandosi ai valori ed agli
obiettivi della costituzione, promuove
lo sviluppo sociale ed economico della
comunità locale, salvaguarda l’ambiente
e valorizza le risorse naturali, culturali
e storiche presenti nel territorio per
garantire alla. collettività una
migliore qualità della vita, nel
rispetto del principio della sussidiarietà,
secondo cui la responsabilità pubblica
compete all'autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai
cittadini.
2. Il
Comune persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici
e privati e promuove la partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali economiche
e sindacali alla vita politica e sociale
della Comunità; in particolare,
sostiene e valorizza il rapporto costruttivo
e responsabile del volontariato e delle
libere associazioni; valorizza e promuove
le attività culturali e sportive
quali strumenti che favoriscono la crescita
delle persone; promuove la tutela, la
conservazione e la promozione delle risorse
naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche
e delle tradizioni culturali presenti
sul proprio territorio; valorizza lo sviluppo
economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa
imprenditoriale dei privati alla realizzazione
del bene comune; sostiene adeguatamente,
anche mediante la partecipazione diretta,
le realtà della cooperazione che
perseguono obiettivi di carattere mutualistico
e sociale.
3. La
Comunità di Sant’Angelo del
Pesco è costituita dai suoi abitanti,
anche se non residenti, se hanno eletto
il Comune a proprio centro di interessi
ed attività, nonché dai
cittadini emigrati o comunque residenti
all’esterno del territorio, ai quali
il presente statuto riconosce parità
di diritti e uguali occasioni di partecipazione.
4. Pertanto,
al fine di garantire ad essi la corretta
informazione sulle questioni di interesse
locale, il Comune promuove le opportune
iniziative di divulgazione anche a mezzo
web; favorisce, inoltre, il rientro in
patria dei cittadini emigrati.
5. Il
Comune si impegna a mantenere rapporti
di amicizia, di solidarietà e di
collaborazione con la cittadina di Irsina
e con tutti i suoi abitanti -, con la
quale ha sancito, a seguito, a suggello
della solidarietà dimostrata nei
confronti dei santangiolesi sfollati nel
1943 a causa degli eventi bellici, un
patto di gemellaggio.
6. Nel
rispetto delle leggi dello Stato, in conformità
ai principi della Carta Europea delle
Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento
Italiano il 30/12/1989 e nella prospettiva
di un’ Europa politicamente ed economicamente
unita, il Comune può promuovere
rapporti ed aderire a forme di collaborazione,
amicizia, solidarietà con Enti
Locali di altri Paesi, anche al fine di
cooperare alla costruzione dell’Unione
Europea ed al superamento delle barriere
tra popoli e culture.
7. Nella
sua azione di governo il Comune riconosce
e considera la famiglia come nucleo primario
della vita sociale.
8. Il
Comune favorisce l’apporto e la
presenza della donna nella vita sociale
ed economica, quale garanzia di pari opportunità
tra uomo e donna e di riconoscimento della
diversità del genere.
9. Il
Comune dedica particolare attenzione ai
problemi della condizione giovanile, alla
condizione degli anziani, dei disabili
e di altre categorie sociali che si trovano,
per qualsiasi causa, in condizione di
sostanziale inferiorità.
ART.
3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il
territorio del Comune si estende per 1545
Ha, in provincia d’Isernia, confina
con i comuni molisani di Pescopennataro,
Castel del Giudice e Capracotta, e con
i Comuni Abruzzesi di Borrello, Pizzoferrato
e Gamberale.
2. Il
Comune di Sant’Angelo del Pesco
si compone di 2 (due) nuclei abitativi
così denominati: Sant’Angelo
del Pesco centro, e Contrada Canala.
3. La
sede comunale é il Palazzo Civico
(Municipio) ubicato in Piazza dei Caduti
n. 1.
4. Le
adunanze degli organi collegiali si tengono
nella sede comunale, esse possono tenersi
in altra sede in caso di necessità
e per particolari esigenze;
5. La
circoscrizione territoriale del Comune
può essere modificata con legge
regionale, ai sensi dell’art.133,
comma 2 della Costituzione;
6. La
costituzione delle borgate e frazioni,
nonché la modifica della denominazione
delle stesse può essere disposta
dal Consiglio Comunale.
7. La
modifica della sede comunale viene disposta
dal Consiglio Comunale
ART. 4 - SEGNI
DISTINTIVI
1. Il
Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Sant’Angelo del Pesco.
2. Il
Comune ha un proprio gonfalone e un proprio
stemma concesso con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
e ogni qual volta sia necessario rendere
ufficiale la partecipazione dell'ente
a una particolare iniziativa, il Sindaco
può disporre che venga esibito
il gonfalone con lo stemma del comune,
fermo restando che lo stesso deve sempre
essere accompagnato dal Sindaco o da un
suo delegato.
4. La
fascia tricolore, che è il distintivo
del Sindaco, è completata dallo
stemma della Repubblica e dallo stemma
del comune
ART.
5 - ALBO PRETORIO
1. Il
Consiglio Comunale individua nel palazzo
civico apposito spazio da destinare ad
albo pretorio, per la pubblicazione degli
atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
2. La
pubblicazione deve garantire l’accessibilità,
integralità e la facilità
di lettura.
3. Il
Segretario cura l’affissione degli
atti di cui al primo comma avvalendosi
di un messo comunale e, su attestazione
di questo, ne certifica l’avvenuta
pubblicazione.
ART.
6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Il
Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della
programmazione.
2. Il
Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello
Stato e della Regione Molise, avvalendosi
dell’apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti
nel suo territorio.
3.
Al fine di raggiungere una migliore
qualità dei servizi, il Comune
può delegare proprie funzioni alla
Comunità Montana.
ORDINAMENTO
COMUNALE - ORGANI ELETTIVI
ART.
7 - ORGANI
1. Sono
organi elettivi del Comune: il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco.
ART. 8 - CONSIGLIO
COMUNALE
1. Il
Consiglio Comunale, rappresentando l’intera
comunità, determina l’indirizzo
ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il
Consiglio costituito in conformità
alla legge ha autonomia organizzativa
e funzionale.
ART.
9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il
Consiglio Comunale esercita le potestà
e le competenze previste dalla legge e
svolge le sue attribuzioni conformandosi
ai principi, ai criteri, alle modalità
ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentarie.
2. Impronta
l’azione complessiva dell’Ente
ai principi di pubblicità, trasparenza
e legalità ai fini di assicurare
il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione
degli atti fondamentali privilegia il
metodo e gli strumenti della programmazione,
perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
4. Gli
atti fondamentali devono contenere la
individuazione degli obiettivi e delle
finalità da raggiungere e la destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari
all’azione da svolgere.
5. Il
Consiglio Comunale definisce gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
e provvede alla nomina degli stessi nei
casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico-amministrativo
dell’organo consiliare.
6. La
prima adunanza del nuovo consiglio comprende
la seduta riservata alla convalida degli
eletti.
7. Il
Sindaco convoca la prima adunanza entro
il termine di dieci (10) giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro il termine di dieci (10) giorni
dalla convocazione. In caso di inosservanza
dell’obbligo di convocazione interviene
in via sostitutiva il Prefetto.
8. La
seduta nella quale si procede alla convalida
degli eletti è presieduta dal Sindaco.
ART.
10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L’attività
del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie
e straordinarie.
2. Gli
avvisi di convocazione dovranno essere
recapitati ai consiglieri, nel domicilio
dichiarato, rispetto al giorno di convocazione,
almeno: 5 (cinque) giorni prima per le
convocazioni in seduta ordinaria; 3 (tre)
giorni prima per le convocazioni in seduta
straordinaria; 1 (uno) giorno prima per
le sedute straordinarie dichiarate urgenti.
Il giorno di consegna non viene computato.
3. Sono
sessioni ordinarie quelle convocate per
l’approvazione dello Statuto, del
Bilancio, del Rendiconto della Gestione
e dello Strumento Urbanistico e sue varianti.
4. Il
Consiglio è convocato dal Sindaco
che formula l’ordine del giorno
e ne presiede i lavori, secondo le norme
del regolamento. Quando lo richieda almeno
un quinto dei consiglieri, il Sindaco
è tenuto a riunire il Consiglio
entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta e ad inserire nell’ordine
del giorno l’esame delle questioni
richieste.
5. L’elenco
degli argomenti da trattare deve essere
affisso nell’Albo Pretorio almeno
entro il giorno precedente a quello stabilito
per la prima ordinanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la
più ampia partecipazione dei cittadini.
6. La
documentazione relativa alle pratiche
da trattare deve essere messa a disposizione
dei consiglieri comunali almeno un giorno
prima della seduta.
7. Gli
adempimenti previsti al 4 comma, in caso
di dimissioni, decadenza, rimozione o
decesso del Sindaco, sono assolte dall’
Assessore Delegato (Vice Sindaco).
8. In
caso di impedimento permanente, decadenza,
rimozione, decesso del Sindaco si procede
allo scioglimento del Consiglio Comunale;
il Consiglio e la Giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e
le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vice Sindaco.
ART.
11 - LINEE PROGRAMMATICHE
1. Entro
il termine di 90 giorni, decorrenti dalla
data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita
la Giunta, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministativo.
ART.
12 - COMMISSIONI
1. Il
Consiglio Comunale può istituire
nel suo seno commissioni permanenti, temporanee
o speciali.
2. Il
regolamento disciplina il loro numero,
le materie di competenza, il funzionamento
e la loro composizione nel rispetto del
criterio proporzionale, assicurando la
presenza, in esse, con diritto di voto,
di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. Le
commissioni possono invitare a partecipare
ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi
associativi, funzionari e rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche
per l’esame di specifici argomenti.
4. Le
commissioni sono tenute a sentire il Sindaco
e gli assessori ogni qualvolta questi
lo richiedano.
5. La
presidenza delle commissioni speciali
e di controllo è riservata alle
opposizioni.
ART.
13 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito
principale delle commissioni permanenti
è l’esame preparatorio degli
atti deliberativi del consiglio al fine
di favorire il migliore esercizio delle
funzioni dell’organo stesso.
2. Compito
delle commissioni temporanee e di quelle
speciali è l’esame di materie
relative a questioni di carattere particolare
o generali individuate dal consiglio comunale.
3. Il
regolamento dovrà disciplinare
l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina
del presidente della commissione;
- le procedure per l’esame e l’approfondimento
di proposte di deliberazioni loro assegnate
dagli organi del Comune;
- forme
per l’esternazione dei pareri, in
ordine a quelle iniziative sulle quali
per determinazione dell’organo competente,
ovvero in virtù di previsione regolamentare,
sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi,
procedimenti e termini per lo svolgimento
di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni
di proposte.
ART.
14 - CONSIGLIERI
1. La
posizione giuridica e lo status dei consiglieri
sono regolati dalla legge.
2. Le
Funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, nelle elezione a
tale carica, ha ottenuto il maggior numero
di voti. A parità di voti sono
esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri
comunali che non intervengono alle sessioni
ordinarie per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tale riguardo, il Sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del Consigliere interessato,
provvede con comunicazione scritta, ai
sensi dell’art. 7 della Legge 7
Agosto 1990, n° 241, a comunicargli
l’avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze,
nonché a fornire al Sindaco eventuali
documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta,
che comunque non può essere inferiore
a giorni venti, decorrenti dalla data
di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle
cause giustificative presentate da parte
del consigliere interessato.
4. Le
dimissioni dalla carica di consigliere
sono indirizzate al Consiglio e sono presentate
personalmente al protocollo del Comune.
Le dimissioni non presentate personalmente
devono essere autenticate ed inoltrate
al protocollo per il tramite di persona
delegata con atto autenticato in data
non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, sono immediatamente efficaci
e devono essere assunte al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale
di presentazione. E’ fatto obbligo
al Consiglio di procedere, entro e non
oltre 10 giorni, alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione
delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
5. Lo
scioglimento del Consiglio determina in
ogni caso la decadenza del Sindaco nonché
della rispettiva Giunta.
ART.
15 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri
comunali hanno diritto di iniziativa e
di controllo su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del consiglio e della
giunta secondo i modi e le forme stabiliti
rispettivamente dai regolamenti e dalla
legge.
2. Hanno
il diritto di presentare mozioni, interrogazioni
ed interpellanze secondo i modi e le forme
stabiliti dal regolamento.
3. Possono
svolgere incarichi su diretta attribuzione
del Sindaco in materie che rivestano particolare
rilevanza per l’attività
dell’ente.
4. Per
l’espletamento del proprio mandato
i consiglieri hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché
delle aziende ed enti dipendenti dallo
stesso, tutte le notizie ed informazioni
utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme
stabilite dal regolamento, hanno diritto
di visionare gli atti e i documenti anche
preparatori e di conoscere ogni altro
atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
5. Ciascun
Consigliere è tenuto ad eleggere
domicilio nel territorio comunale presso
il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del consiglio ed ogni
altra comunicazione ufficiale.
ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri
possono costituirsi in gruppi, secondo
quanto previsto nel regolamento e ne danno
comunicazione al Sindaco ed al Segretario
Comunale. Qualora non si eserciti tale
facoltà o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste
che si sono presentate alle elezioni e
i relativi capigruppo sono individuati
nei consiglieri, non componenti la giunta,
che abbiano riportato il maggior numero
di voti per ogni lista.
2. Il
regolamento può prevedere la conferenza
dei capigruppo e le relative attribuzioni.
ART.
17 - SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
1. Il
Consiglio Comunale viene sciolto con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministero dell’Interno, nei
seguenti casi:
a. quando
compia atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di
legge, nonché per motivi di ordine
pubblico;
b. quando
non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi
per le seguenti cause:
- dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del Sindaco;
- cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti
separati purchè contemporaneamente
presentate al protocollo del Comune con
le modalità di cui al comma 4 del
precedente art. 14, della metà
più uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il Sindaco;
- riduzione
del Consiglio, per impossibilità
di surroga, alla metà dei componenti;
c. qualora
nei termini stabiliti annualmente dalla
legge o da altro termine di legge di rinvio,
non sia stato predisposto dalla Giunta
Comunale lo schema di bilancio di previsione
e, comunque, il Consiglio Comunale non
abbia approvato lo schema predetto, predisposto
dalla Giunta, si procede al Commissariamento
con la procedura riportata nei seguenti
commi;
d. il
Segretario Comunale attesta con propria
dichiarazione, da comunicare al Sindaco
entro cinque giorni dalla scadenza, l’avvenuto
trascorso dei termini di cui sopra e che
occorre procedere alla nomina del Commissario
ad acta per l’adempimento surrogatorio.
La comunicazione deve pervenire al Sindaco
tramite il servizio di protocollo;
e. il
Sindaco, ricevuta la comunicazione di
cui al precedente comma, convoca la Giunta
comunale, entro i cinque giorni successivi,
per procedere alla nomina del commissario
incaricato alla predisposizione dello
schema ed approvazione del bilancio, nell’ipotesi
di cui all’art. 141, comma 2, del
decreto legislativo 267/2000, scegliendolo
tra i Segretari Comunali/Provinciali,
Dirigenti o funzionari amministrativi,
sia in servizio che in quiescenza, avvocati
o commercialisti di provata competenza
in campo amministrativo e degli Enti Locali
in particolare, revisore dei conti che
abbiano svolto almeno un incarico triennale
completo presso Enti Locali, docenti universitari
in materia di diritto amministrativo.
Qualora l’incarico sia conferito
a dipendenti di amministrazioni pubbliche,
se remunerato, si applicano le disposizioni
in materia di autorizzazione allo svolgimento
degli incarichi di cui all’art.
53 del decreto legislativo 165/2001 e
ai contratti di lavoro;
f. qualora
il Sindaco non provveda a convocare la
Giunta Comunale nei termini di cui sopra
o la Giunta Comunale non provveda a nominare
il commissario, il Segretario Comunale
ne dà immediata comunicazione al
Prefetto affinché provveda in merito;
g. il
commissario, qualora la Giunta Comunale
non abbia formulato lo schema di bilancio
di previsione, ne provvede alla predisposizione
d’ufficio entro vento giorni dalla
notifica dell’atto di nomina;
h. il
commissario, nei successivi cinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al precedente
comma, invia a ciascun consigliere, con
lettera notificata in forma amministrativa,
l’avviso di convocazione della seduta
di approvazione del bilancio stesso, con
l’avvertenza che i Consiglieri possono
accedere alla documentazione depositata
presso la Segreteria. Il termine di convocazione
non deve superare i venti giorni dalla
data della lettera d’invito. Non
si applicano i termini previsti dal regolamento
sul funzionamento del Consiglio e dal
regolamento di contabilità per
l’approvazione del bilancio di previsione
secondo le procedure ordinarie;
i. qualora
poi il Consiglio Comunale non approvi
il bilancio entro il termine assegnato
dal commissario, il commissario in via
surrogatoria, provvede alla scadenza di
tale termine ad approvare il bilancio,
informando contestualmente il Prefetto,
ai fini dell’avvio della procedura
di scioglimento del Consiglio, ai sensi
dell’art. 141, comma 2 del decreto
legislativo 267/2000.
ART.
18 - GIUNTA COMUNALE
1. La
Giunta è organo di impulso e gestione
amministrativa, collabora con il Sindaco
al governo del Comune.
2. Impronta
la propria attività ai principi
della collegialità, della trasparenza
e della efficienza.
3. Adotta
tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità
dell’Ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali
approvati dal Consiglio Comunale.
4. Compie
gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che
non rientrino nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco,
del Segretario o dei funzionari dirigenti.
5. Adotta
regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio.
ART.
19 - ELEZIONI E PREROGATIVE
1. La
Giunta è eletta nei termini e con
le modalità stabilite dalla legge.
2. Il
Vicesindaco e gli altri componenti della
Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati
al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni.
3. Le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
la posizione giuridica, lo status dei
componenti l’organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge.
4. Oltre
ai casi di incompatibilità previsti
al comma due, non possono contemporaneamente
far parte della Giunta gli ascendenti
e discendenti, l’adottante e l’adottato,
i fratelli, il coniuge, parenti ed affini
fino al terzo grado.
5. Il
Sindaco e gli assessori, esclusi i casi
di dimissioni singoli, restano in carica
fino all’insediamento dei successori.
ART.
20 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
1. Le
dimissioni da Assessore sono presentate,
per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto
e diventano efficaci una volta adottata
dal Sindaco la relativa sostituzione da
effettuarsi entro quindici giorni.
2. Il
sindaco può revocare uno o più
assessori dandone motivata comunicazione
al Consiglio.
3. Alla
sostituzione degli assessori decaduti,
dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio
per altra causa, provvede il Sindaco il
quale ne dà comunicazione, nella
prima seduta, al Consiglio.
ART.
21 - COMPOSIZIONE
1. La
Giunta è composta dal Sindaco e
da un numero di Assessori non inferiori
a 2 e non superiori a 4 di cui uno è
investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli
assessori sono scelti normalmente tra
i Consiglieri, possono tuttavia essere
nominati anche Assessori esterni al Consiglio
purchè dotati dei requisiti di
eleggibilità e in possesso di particolare
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa
o professionale.
3. Gli
Assessori esterni possono partecipare
alle sedute del Consiglio e intervenire
nella discussione ma non hanno diritto
di voto.
ART.
22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La
Giunta è convocata e presieduta
dal Sindaco che stabilisce l’ordine
del giorno, tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli assessori.
2. Nel
caso di assenza del Sindaco, la Giunta
è presieduta dall’assessore
delegato (Vicesindaco).
3. Le
sedute della giunta non sono pubbliche
ed alle stesse possono partecipare, senza
diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari
invitati da chi presiede a riferire su
particolari problemi.
ART.
23 - ATTRIBUZIONI
1. La
Giunta compie tutti gli atti di amministrazione,
che non siano riservati dalla legge al
Consiglio, e che non rientrino nelle competenze
di legge o statutaria, del Sindaco, degli
organi di decentramento, del Segretario
Comunale o dei funzionari dirigenti e
direttivi ovvero apicali.
2. La
Giunta riferisce almeno una volta l’anno
a novembre al Consiglio Comunale sulla
propria attività, collabora con
il Sindaco nell’attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio.
3. La
Giunta opera in modo collegiale, da attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio
e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
4. La
Giunta, in particolare, nell’esercizio
delle funzioni organizzative:
a. approva
i progetti preliminari, i programmi esecutivi
e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio e che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
b. elabora
le linee di indirizzo e predispone le
proposte da sottoporre alle determinazioni
del Consiglio;
c. modifica
le tariffe, mentre elabora e propone al
Consiglio i criteri per la determinazione
di quelle nuove;
d. nomina
i membri delle commissioni per i concorsi
pubblici su proposta del responsabile
del servizio interessato;
e. approva
il programma annuale e triennale delle
assunzioni;
f. adotta
il programma triennale delle OO.PP e relativo
elenco annuale;
g. propone
i criteri generali per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere
a enti e persone;
h. approva
il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i. dispone
l’accettazione o il rifiuto di lasciti
e donazioni;
j. fissa
la data di convocazione dei comizi per
referendum;
k. approva
gli accordi di contrattazione decentrata;
l. fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi
decentrati, i parametri, gli standard,
e i carichi funzionali di lavoro per misurare
la produttività dell’apparato
sentito il Segretario Comunale;
m. determina,
sentito il revisore dei conti, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione secondo i principi
stabiliti dal Consiglio;
n. approva
il PEG su proposta del Segretario Comunale;
o. autorizza
la resistenza in giudizio.
ART.
24 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli
organi collegiali deliberano validamente
con l’intervento della metà
dei componenti assegnati ed a maggioranza
dei voti favorevoli sui contrari, salvo
maggioranze speciali previste espressamente
dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte
le deliberazioni sono assunte con votazione
palese.
3. Per
le sedute del Consiglio e delle commissioni
consiliari nel caso in cui debbano essere
formulate valutazioni e apprezzamenti
su persone, il presidente dispone la trattazione
dell’argomento in seduta privata.
4. L’istruttoria
e la documentazione delle proposte di
deliberazioni, il deposito degli atti
e la verbalizzazione delle sedute del
Consiglio e della Giunta sono curate dal
Segretario Comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario Comunale non partecipa alle
sedute, quando si trova in uno dei casi
di incompatibilità. In tal caso
è sostituito in via temporanea
da un componente del collegio nominato
dal presidente.
5. I verbali
delle sedute sono firmati dal Presidente
e dal Segretario.
ART.
25 - SINDACO
1. Il
Sindaco è il capo del governo locale
ed in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza
e di amministrazione.
2. Il
Sindaco presta davanti al Consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione
Italiana.
3. Il
Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare:
a. Ha
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo dell’attività
degli assessori e delle strutture gestionali
- esecutive.
b. Entro
tre mesi dalla 1^ seduta del Consiglio,
il Sindaco, sentita la Giunta, presenta
al Consiglio il programma relativo alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato. Entro i successivi
30 giorni il Consiglio esamina detto programma
e su di esso si pronuncia con votazione.
c. Adotta
i provvedimenti concernenti il personale
non assegnato dalla legge e dal regolamento
alle attribuzioni della Giunta e del responsabile
del servizio.
d. Nell’ambito
della disciplina regionale e sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, coordina gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici, nonché
gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche.
e. Conferisce
e revoca al Segretario Comunale se lo
ritiene opportuno e previa deliberazione
della Giunta Comunale, le funzioni di
direttore generale.
f. Nomina
i responsabili degli uffici e servizi
attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed
i criteri stabiliti dalla legge nonché
dal presente statuto e dal regolamento
comunale.
g. Emana
le ordinanze contigibili e urgenti nei
casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, nonché
nei casi di emergenza di cui all’art.
50, commi 5 e 6 del decreto legislativo
n° 267/2000.
h. Assume
ogni iniziativa ritenuta utile al fine
di assicurare il buon andamento dell’amministrazione
comunale.
i. Il
Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio
Comunale delle richieste di stipula di
accordi di programma pervenuti al Comune
dalla Regione, dalla Provincia, da altri
Comuni o da Amministrazioni statali ed
altri soggetti pubblici ed indica le determinazioni
che ritiene di assumere in riferimento
alle richieste medesime.
l. Il
Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio
della richiesta di accordi di programma
che intende promuovere, indicando gli
enti ai quali intende rivolgere la richiesta,
l’oggetto dell’intervento
per il quale sia ritenuto necessario 1
‘accordo di programma, i tempi,
le modalità, i finanziamenti ed
ogni altro adempimento connesso, al quale
sarebbe chiamato il Comune in caso di
stipulazione dell’accordo medesimo.
m. Esercita
ogni altra funzione ad esso espressamente
attribuita dalla legge e dallo Statuto.
n. La
legge disciplina le modalità per
l’elezione, i casi di incompatibilità
e di ineleggibilità all’ufficio
del Sindaco, il suo status e le cause
di cessazione dalla carica.
ART.
26 - VICESINDACO
1. Il
Vicesindaco è nominato dal Sindaco
e viene scelto tra i componenti della
Giunta.
2. Della
nomina di vicesindaco viene data comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione unitamente alla proposta
degli indirizzi generali di governo.
3. Delle
deleghe rilasciate al vicesindaco ed all’assessore
viene data comunicazione oltre che al
Consiglio anche agli organi previsti dalla
legge.
4. Il
Vicesindaco sostituisce il Sindaco in
caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art.
27 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il
voto del Consiglio Comunale contrario
ad una proposta del Sindaco o della Giunta
non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il
Sindaco cessa dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati e viene messa in
discussione non prima di dieci (10) e
non oltre trenta (30) giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione di sfiducia
viene approvata, si procede allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un commissario
ai sensi delle leggi vigenti.
ART.
28 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
1. In
caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le
dimissioni scritte del Sindaco sono presentate
al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio
Protocollo Generale del Comune.
3. Le
dimissioni presentate dal Sindaco diventano
irrevocabili e producono gli effetti di
cui al comma 1 trascorso il termine di
venti giorni dalla loro presentazione
al Consiglio.
4. Lo
scioglimento del Consiglio Comunale determina
in ogni caso la decadenza del Sindaco
nonché della Giunta.
ORGANI
BUROCRATICI ED UFFICI
ART.
29 - SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE
GENERALE
1. Lo
stato giuridico, il trattamento economico
e le funzioni del Segretario Comunale
sono disciplinati dalla legge.
2. Il
regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, nel
rispetto delle norme di legge, disciplina
l’esercizio delle funzioni del Segretario
Comunale.
3. Al
Segretario Comunale possono essere conferite,
dal Sindaco, le funzioni di Direttore
Generale ai sensi di quanto previsto dall’art.
108 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.
4. Nel
caso di conferimento delle funzioni di
Direttore Generale, al Segretario Comunale
spettano i compiti previsti dal comma
1 dell’art. 108 del T.U. n°
267/2000. Allo stesso viene corrisposta
una indennità di direzione determinata
dal Contratto Collettivo di categoria.
5. Il
Segretario comunale roga i contratti del
Comune nei quali l’Ente è
parte, quando non sia necessaria l’assistenza
di un notaio e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente.
6. Il
Segretario esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti
o conferitagli dal Sindaco.
ART.
30 - VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il
Regolamento e la dotazione organica del
personale potranno prevedere un posto
di vicesegretario comunale individuandolo
in uno dei funzionari apicali dell’Ente
in possesso di laurea.
ART.
31 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Spetta
ai responsabili degli uffici e dei servizi
la direzione dei medesimi secondo i criteri
e le norme dettati dai regolamenti.
2. Spettano
ai responsabili tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno,
che la legge espressamente non riserva
agli organi di governo dell’Ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, tra i quali
in particolare secondo le modalità
stabilite dai regolamenti dell’Ente:
a. la
presidenza delle commissioni di gara e
di concorso;
b. la
responsabilità delle procedure
di appalto e di concorso;
c. la
stipulazione dei contratti;
d. gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa
1’assunzione di impegni di spesa;
e. gli
atti di amministrazione e gestione del
personale;
f. i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e i permessi di costruire;
g. tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri
di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previste
dalla vigente legislazione statale e regionale
in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio, paesaggistico
e ambientale;
i. le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazioni
di giudizio e di conoscenza;
1. gli
atti ad essi attribuiti dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
m. l’adozione
di tutte le ordinanze, con esclusione
di quelle di carattere contingibile ed
urgenti sulle materie indicate dall’art.
50 del D.Lgs 267/2000;
n. l’emissione
di provvedimenti in materia di occupazione
d’ urgenza e di espropriazioni che
la legge genericamente assegna per competenza.
o. l’approvazione
dei progetti definitivi ed esecutivi delle
opere pubbliche, relative perizie di variante,
conto finale dei lavori e certificato
di regolare esecuzione e/o collaudo, nonché
accettazioni di delibere, decreti, determine
Regionali e disciplinari di concessione
finanziamenti;
p. la
pubblicazione dell’avviso ai creditori
di cui al D.P.R.n. 554/1999, in materia
di opere pubbliche;
q. l’affidamento
di incarichi in materia di opere pubbliche
e di urbanistica (progettazione, direzione
lavori ecc.);
3. I responsabili
dei servizi rispondono direttamente, in
relazione agli obiettivi dell’Ente,
della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione.
4. Le
funzioni di cui al presente articolo,
possono essere attribuite, con provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili
degli uffici e dei servizi, indipendentemente
dalla loro posizione funzionale, anche
in deroga ad ogni diversa disposizione.
ART.
32 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. Per
la copertura di posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, in caso di
vacanza o per altri gravi motivi, il Comune
può provvedere alla assunzione
di personale mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, con contratto
di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. In
relazione a quanto disposto dall’art.
110 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune
può stipulare contratti a tempo
determinato per dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari direttivi al di fuori della
dotazione organica ed in assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’ente,
fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire.
3. Il
Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalità,
oltre la durata che non può essere
superiore al mandato del Sindaco in carica
al momento del perfezionamento del contratto,
con cui si procede alla stipula dei contratti
di cui ai precedenti commi, nonché
i posti in misura non superiore ad una
unità, che possono essere ricoperti
mediante tale tipo di rapporto.
4. Gli
incarichi sono conferiti con provvedimento
del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta Comunale, motivato in relazione
agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo e vengono attribuiti a
persone che possiedono i necessari requisiti
sia sotto il profilo del titolo di studio
posseduto, sia di eventuale iscrizione
ad albi professionali richiesta dalla
legge, sia, infine, sotto il profilo di
precedenti e qualificanti esperienze lavorative
o professionali svolte nel medesimo settore
per il quale si vuole conferire l’incarico.
5. I contratti
stipulati a tempo determinato non possono
essere trasformati a tempo indeterminato.
Essi sono risolti di diritto nel caso
in cui il comune dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART.
33 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ESTERNA
1. Il
regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in relazione
a quanto disposto dall’art. 110,
6° comma, del D. Lgs. n. 267/2000,
può prevedere collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità,
con apposite convenzioni a termine e per
obiettivi determinati, qualora si renda
necessario il ricorso a competenze tecniche
e professionali che non siano rinvenibili
nella dotazione organica del comune.
2. Gli
incarichi sono conferiti con provvedimento
del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta Comunale, a soggetti estranei all’amministrazione
comunale, dei quali sia riconosciuta e
dimostrabile la specifica competenza professionale
richiesta, per un periodo non superiore
alla durata dei programmi cui si riferiscono.
UFFICI
ART.
34 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1.
L’amministrazione del Comune si
attua mediante una attività per
obiettivi e deve essere informata ai seguenti
principi:
a. organizzazione
del lavoro non più per singoli
atti, bensì per progetti—obiettivo
e per programmi;
b. analisi
ed individuazione delle produttività
e dei carichi funzionali di lavoro e del
grado di efficacia dell’ attività
svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c. individuazione
di responsabilità strettamente
collegata all’ambito di autonomia
decisionale dei soggetti;
d. superamento
della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.
2. Il
regolamento individua forme e modalità
di organizzazione e di gestione della
struttura interna.
ART.
35 - STRUTTURA
L’organizzazione strutturale, diretta
a conseguire i fini istituzionali dell’ente
secondo le norme del regolamento, è
articolata in uffici ancheappartenenti
in aree diverse collegati funzionalmente
al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
ART.
36 - PERSONALE
1. Il
Comune promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale attraverso
l’ammodernamento delle strutture,
la formazione, la qualificazione professionale
e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La
disciplina del personale è riservata
agli atti normativi dell’Ente che
danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il
regolamento dello stato giuridico ed economico
del personale disciplina in particolare:
a. struttura
organizzativo - funzionale;
b. dotazione
organica;
c. modalità
di assunzione e cessazione dal servizio;
d. diritti,
doveri e sanzioni.
SERVIZI
ART.
37 - FORME DI GESTIONE
1. I servizi
pubblici esercitabili dal Comune, rivolti
alla produzione di beni ed attività
per la realizzazione di fini sociali,
economici e civili, possono essere riservati
in via esclusiva all’Amministrazione
o svolti in concorrenza con altri soggetti
pubblici e privati.
2. I servizi
riservati in via esclusiva sono stabiliti
dalla legge.
3. La
gestione dei servizi può avvenire
nelle seguenti forme:
a. in
economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio
non sia opportuno costituire una istituzione
od una azienda;
b. in
concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c. a mezzo
di azienda speciale, anche per la gestione
di più servizi di rilevanza economica
ed imprenditoriale;
d. a mezzo
di istituzione, per l’esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo
di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi
e le forme di organizzazione dei servizi
formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai
fini di cui alla precedente lettera b),
il Comune può partecipare con proprie
quote a società di capitale.
ART.
38 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE
1. Nel
caso in cui l’Amministrazione Comunale
decida di avvalersi, per la gestione dei
servizi pubblici delle forme relative
all’azienda speciale o all’istituzione,
procederà nel modo seguente:
2. Il
Consiglio Comunale approva lo statuto
dell’azienda speciale a maggioranza
assoluta dei propri componenti e provvede
nello stesso modo e nella medesima seduta
a nominare gli amministratori dell’azienda
tra i cittadini esterni all’amministrazione
che, oltre al possesso dei requisiti per
l’eleggibilità o la compatibilità
alla carica di consigliere, presentino
requisiti di professionalità e
provata capacità amministrativa.
3. La
revoca degli amministratori dell’azienda
potrà avvenire nello stesso modo
per cause apprezzabili e giustificate.
4. Le
disposizioni stabilite al primo comma
si osservano anche per l’istituzione,
organismo strumentale del comune per l’esercizio
di servizi sociali, dotato di autonomia
gestionale.
5. Gli
organi dell’azienda e dell’istituzione
sono il consiglio di amministrazione,
il presidente ed il direttore, al quale
compete la responsabilità gestionale.
6. Con
il regolamento di cui al precedente articolo
verranno disciplinati i modi e le forme
di organizzazione e di gestione, comprese
le procedure con cui 1’amministrazione
conferisce il capitale di dotazione, determina
le finalità e gli indirizzi, approva
gli atti fondamentali, esercita la vigilanza,
verifica i risultati della gestione e
provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
ART.
39 - RAPPORTI CON LA COMUNITÀ MONTANA
Il Consiglio Comunale può delegare
alla Comunità Montana l’organizzazione
e la gestione di funzioni e servizi di
propria competenza quando la dimensione
comunale non consenta di realizzare una
gestione ottimale ed efficiente.
CONTROLLO
INTERNO
ART.
40 - PRINCIPI E CRITERI
1. Il
bilancio di previsione, il rendiconto
di gestione e gli altri documenti contabili
dovranno favorire una lettura per programmi
ed obiettivi affinché siano consentiti,
oltre al controllo finanziario e contabile,
anche quello sulla gestione e quello relativo
all’efficacia dell’azione
del Comune.
2. L’attività
di revisione potrà comportare proposte
al Consiglio Comunale in materia di gestione
economico-finanziaria dell’ente.
E’ facoltà del Consiglio
richiedere agli organi e agli uffici competenti
specifici pareri e proposte in ordine
agli aspetti finanziari ed economici della
gestione e di singoli atti fondamentali,
con particolare riguardo all’organizzazione
ed alla gestione dei servizi.
3. Le
norme regolamentarie disciplinano gli
aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio
del revisore del conto e ne specificano
le attribuzioni di controllo, di impulso,
di proposta e di garanzia, con l’osservanza
della legge, dei principi civilistici
concernenti il controllo delle società
per azioni e del presente statuto.
4. Nello
stesso regolamento verranno individuate
forme e procedure per un corretto ed equilibrato
raccordo operativo-funzionale tra la sfera
di attività del revisore e quella
degli organi e degli uffici dell’ente.
ART.
41 - REVISORE DEL CONTO
1. Il
revisore del conto, oltre a possedere
requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento
delle autonomie locali, deve possedere
quelli di eleggibilità fissati
dalla legge per l’elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità
previsti dalla stessa.
2. Nell’esercizio
delle sue funzioni, con modalità
e limiti definiti nel regolamento, il
revisore avrà diritto di accesso
agli atti e documenti connessi alla sfera
delle sue competenze.
ORDINAMENTO
FUNZIONALE - FORME ASSOCIATIVE
ART.
42 - CONVENZIONI
1. Per
lo svolgimento coordinato di determinate
funzioni e servizi l’Amministrazione
comunale può stipulare apposite
convenzioni con la Provincia e con altri
Comuni.
2. La
convenzione deriva da un accordo tra le
parti che, assumendo la forma scritta,
determina tempi, modi, soggetti, procedure
e finanziamenti per la propria realizzazione.
La stessa può essere preparata
e definita mediante opportune conferenze
di servizio tra le parti interessate,
viene quindi sottoposta all’approvazione
del Consiglio Comunale che delibera a
maggioranza semplice dei presenti e votanti.
3. Il
Comune può verificare le concrete
possibilità di costituire, con
uno o più enti locali contermini,
apposita Unione di Comuni, al fine di
esercitare una pluralità di funzioni
e con lo scopo precipuo di raggiungere,
tramite tale forma associativa, sensibili
economie di spesa, l’efficacia dell’azione
amministrativa ed, in genere, nuovi e
più efficienti sistemi organizzativi.
ART.
43 - CONSORZI
1. Per
la gestione associata di uno o più
servizi, eccezion fatta per le ipotesi
di cui al precedente art.41, il comune
può costituire con altri comuni
o con la provincia un consorzio secondo
le norme per le aziende speciali dei comuni,
in quanto compatibili.
2. A tal
fine il consiglio comunale approva a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione
ai sensi del precedente articolo, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. La
composizione ed il funzionamento del consorzio
sono regolati dalla legge e dal proprio
statuto.
ART.
44 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1. L’
amministrazione comunale può concludere
appositi accordi per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi
o di programmi, che per la loro realizzazione
richiedano l’azione integrata e
coordinata di comuni, provincia e regione,
amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici nei modi e nelle forme previsti
dalla legge.
2. Per
particolari iniziative da realizzare in
zona montana l’amministrazione darà
priorità agli accordi con la comunità
montana, concertando i propri obiettivi
con quelli della programmazione socio
economica della stessa.
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
ART.
45 - PARTECIPAZIONE
1. Il
Comune garantisce e promuove la partecipazione
dei cittadini all’attività
dell’ente, al fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità
e la trasparenza.
2. Per
gli stessi fini, il Comune privilegia
le libere forme associative e le organizzazioni
di volontariato, incentivandone l’accesso
alle strutture ed ai servizi dell’ente.
3. Ai
cittadini, inoltre, sono consentite forme
dirette e semplificate di tutela degli
interessi che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti.
4. L’amministrazione
può attivare forme di consultazione,
per acquisire il parere di soggetti economici
su specifici problemi.
ART.
46 -INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Il
Comune riconosce nell’informazione
la condizione essenziale per assicurare
la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale e politica.
2. I documenti
amministrativi del comune sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieta l’esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. In
nessun caso può essere vietata
l’esibizione degli atti di competenza
del consiglio comunale, nonché
dei provvedimenti riguardanti la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati.
4. Il
regolamento:
a. assicura
ai cittadini che ne abbiano legittimo
interesse l’accesso ai documenti
amministrativi;
b. indica
le categorie di atti delle quali può
essere temporaneamente vietata l’esibizione,
a tutela della riservatezza dei singoli
o delle formazioni sociali
c. istituisce
l’ufficio per l’informazione
dei cittadini.
ART. 47 - PROCEDURE
PER L’AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI
E PROPOSTE
1. I cittadini,
singoli o associati, possono presentare
all’amministrazione istanze, petizioni
e proposte intese a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il
regolamento sulla partecipazione disciplina
le modalità, le forme di presentazione
delle istanze, petizioni e proposte, determina
i tempi di risposta,le forme di pubblicità
e l’assegnazione all’organo
competente.
ART.
48 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
1. Il
Comune valorizza libere forme associative
e le organizzazioni di volontariato, assicurandone
la partecipazione attiva all’esercizio
delle proprie funzioni e garantendone
l’accesso alle strutture ed ai servizi
comunali.
2. Il
regolamento determina le modalità
attraverso cui associazioni, organizzazioni,
movimenti o comitati di cittadini che
ne facciano richiesta possono accedere
alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Il
Comune può erogare alle associazioni,
con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa.
4. Il
Comune può altresì mettere
a disposizione delle associazioni di cui
al comma precedente a titolo di contributi
in natura, strutture beni o servizi in
modo gratuito.
5. Le
modalità di erogazione dei contributi
o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’Ente sono stabilite
in apposito regolamento, in modo da garantire
a tutte le associazioni pari opportunità.
6. Le
associazioni che hanno ricevuto contributi
in denaro o natura dall’Ente devono
redigere, al termine di ogni anno, apposito
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
ART.
49 - VOLONTARIATO
1. Il
Comune promuove forme di volontariato
per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento
della qualità della vita personale,
civile e sociale, in particolare delle
fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente.
2. Il
volontariato potrà collaborare
a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il
Comune garantisce che le prestazione di
attività volontarie e gratuite
nell’interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la migliore riuscita e siano
tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
ART.
50 - REFERENDUM
1. Sono
previsti referendum consultivi in tutte
le materie di esclusiva competenza comunale,
al fine di sollecitare manifestazioni
di volontà che devono trovare sintesi
nell’azione amministrativa.
2. Non
possono essere indetti referendum: in
materia di tributi locali e di tariffe,
su attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali, su materie
che sono già state oggetto di consultazione
referendaria nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà
referendaria le seguenti materie:
a. statuto
comunale
b. regolamento
consiglio comunale
c. piano
regolatore generale e strumenti urbanistici
attuativi
3. Soggetti
promotori del referendum possono essere
a. il
15% degli elettori del comune previa autenticazione
delle firme;
b. almeno
n. 8 consiglieri comunali
4. Il
Consiglio Comunale fissa nel regolamento
i requisiti di ammissibilità, i
tempi, le condizioni di accoglimento e
le modalità organizzative della
consultazione.
ART.
51 - EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro
sessanta giorni dalla proclamazione del
risultato da parte del sindaco, il Consiglio
delibera i relativi e conseguenti atti
di indirizzo.
2. Il
mancato recepimento delle indicazioni
referendarie deve essere deliberato, con
adeguate motivazioni, dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati al comune.
FUNZIONE
NORMATIVA
ART.
52 - STATUTO
1. Lo
Statuto contiene le norme fondamentali
dell’ordinamento comunale. Ad esso
devono conformarsi tutti gli atti normativi
del Comune.
2. Lo
Statuto è deliberato dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati, nel quorum
va computato anche il Sindaco. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni,
e lo Statuto è approvato se ottiene
per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alle modifiche statutarie.
Lo Statuto è pubblicato all’albo
pretorio dell’Ente per trenta giorni
consecutivi, nel bollettino ufficiale
della Regione ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio dell’Ente.
ART.
53 - REGOLAMENTI
1. Il
Comune emana Regolamenti nelle materie
ad esso demandate dalla legge o dallo
Statuto.
2. Nelle
materie riservate dalla legge generale
sugli enti locali, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle suddette
norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle
altre materie i regolamenti comunali sono
adottati nel rispetto delle leggi statali
e regionali, tenendo conto delle altre
disposizioni regolamentari emanate dai
soggetti aventi una concorrente competenza
nelle materie stesse.
4. L’iniziativa
dei regolamenti spetta alla giunta, a
ciascun consigliere ed ai cittadini, ai
sensi di quanto disposto dall’art
.45 del presente Statuto.
5. Nella
formazione dei regolamenti possono essere
consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti
sono soggetti a duplice pubblicazione
all’albo pretorio:
- dopo
l’adozione della delibera in conformità
delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché
per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta
esecutiva. I regolamenti devono essere
comunque sottoposti a forme di pubblicità
che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque
intenda consultarli.
ART. 54 - ADEGUAMENTO
DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI
SOPRAVVENUTE
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti
debbono essere apportati, nel rispetto
dei principi dell’ordinamento comunale
contenuti nella Costituzione, nelle leggi
e nello Statuto stesso, entro 180 giorni
successivi all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
ART.
55 - ORDINANZE
1. Il
Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario,
in applicazione di norme legislative e
regolamentari.
2. Il
Segretario Comunale può emanare
nell’ambito delle proprie funzioni,
circolari e direttive di disposizioni
di legge.
3. In
caso di assenza del Sindaco, le ordinanze
sono emanate da chi lo sostituisce ai
sensi del presente statuto.
4. Quando
l’ordinanza ha carattere individuale,
essa deve essere notificata al destinatario.
ART.
56 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il presente Statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio del Comune. |