Cenni
storici sulla istituzione della
"Stella
al Merito del Lavoro"
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L'istituzione
di una onorificenza concessa a lavoratori
dipendenti meritevoli risale al Regio Decreto
del 1° maggio 1889 n. 195, in virtù
del quale Umberto 1° istituiva una “decorazione
al merito agrario ed industriale e una medaglia
d’onore”, la prima esclusivamente
appannaggio di grandi proprietari terrieri
o lungimiranti industriali, mentre la seconda
poteva essere conferita ai loro dipendenti.
Tre anni
dopo il Regio Decreto n. 168 del 9 maggio
1901 istituisce un "Ordine Cavalleresco
al Merito Agrario, Industriale e Commerciale",
trasformato successivamente in "Ordine
al Merito del Lavoro", che implica
il titolo di Cavaliere del Lavoro e viene
concesso agli imprenditori ed anche ai loro
dipendenti.
Proseguendo nel tempo, il Regio Decreto
30 dicembre 1923, n. 3167 introduce il criterio
di procedere al conferimento di due onorificenze
distinte, una riservata agli imprenditori
e l'altra ai lavoratori dipendenti.
Il Regio Decreto del 25 gennaio 1925, n.
120 apporta variazioni al modello della
simbolica "Stella", che da allora
assume la stessa configurazione di quella
che viene conferita ai giorni nostri.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale
e il travagliato periodo post-bellico interrompono
la concessione delle onorificenze.
Infine, la Legge 18 dicembre 1952 n. 2389
ripristina questo tradizionale riconoscimento
e aggiunge al Conferimento della "Stella"
il titolo di "Maestro
del Lavoro".
La sua insegna consiste in una stella bianca,
che raffigura al centro la testa dell'Italia
turrita e il suo nastrino si compone dei
colori: giallo – verde – giallo.
L'assegnazione della "Stella
al Merito del Lavoro" comporta
anche, per la persona insignita di tale
onorificenza, il diritto a fregiarsi del
titolo di "Maestro del Lavoro".
Per acquisire
questo pubblico riconoscimento non è
sufficiente avere operato, nel proprio settore
di lavoro, con impegno e fedeltà,
ma occorre che i lavoratori abbiano almeno
uno dei seguenti requisiti:
a- si siano
particolarmente distinti per singolari meriti
di perizia, laboriosità e di buona
condotta morale;
b- abbiano
con innovazioni o invenzioni nel campo tecnico
e produttivo migliorato l'efficienza degli
strumenti, delle macchine e dei metodi di
lavorazione;
c- abbiano
contribuito in modo originale al perfezionamento
delle misure di sicurezza del lavoro;
d- si siano
prodigati per istruire e preparare le nuove
generazioni nell'attività professionale. |